1. Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati ha sede in Roma ed è composto dai membri eletti da tutti i collegi, tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni e hanno svolto almeno una intera consiliatura regionale o nazionale. In fase di prima applicazione è valido il quinquennio svolto a livello provinciale.
2. I membri del consiglio del collegio nazionale sono eletti in ragione di un rappresentante fino a 2.500 iscritti, nel numero di due se gli iscritti sono compresi tra 2.501 e 5.000, nel numero di tre se superiori a 5.000, in ciascuna delle seguenti circoscrizioni regionali:
a) Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto;
b) Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;
c) Lombardia;
d) Emilia-Romagna;
e) Toscana;
f) Marche;
g) Lazio;
h) Abruzzo, Molise, Umbria;
i) Campania;
l) Puglia;
m) Basilicata, Calabria;
n) Sardegna;
o) Sicilia.
3. I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili, salvo i limiti imposti dall'articolo 8.
4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.