Art. 24.
(Consiglio del collegio nazionale).

      1. Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati ha sede in Roma ed è composto dai membri eletti da tutti i collegi, tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni e hanno svolto almeno una intera consiliatura regionale o nazionale. In fase di prima applicazione è valido il quinquennio svolto a livello provinciale.
      2. I membri del consiglio del collegio nazionale sono eletti in ragione di un rappresentante fino a 2.500 iscritti, nel numero di due se gli iscritti sono compresi tra 2.501 e 5.000, nel numero di tre se superiori a 5.000, in ciascuna delle seguenti circoscrizioni regionali:

          a) Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto;

          b) Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;

          c) Lombardia;

          d) Emilia-Romagna;

          e) Toscana;

          f) Marche;

          g) Lazio;

          h) Abruzzo, Molise, Umbria;

          i) Campania;

          l) Puglia;

          m) Basilicata, Calabria;

          n) Sardegna;

          o) Sicilia.

      3. I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili, salvo i limiti imposti dall'articolo 8.
      4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

 

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